I Fringe benefits 2023 si stanno rivelando un insostituibile tassello nel mosaico del rapporto tra datori di lavoro e i propri dipendenti. Ecco una guida esauriente per i datori di lavoro, con focus sui vantaggi, chiara disamina normativa, esempi concreti e una checklist al passo con i tempi.
Puntuale come un orologio svizzero, la normativa sui fringe benefits 2023 impone un aggiornamento costante. Per sopperire a questa necessità, nel nostro articolo troverete un’analisi comparativa del trattamento fiscale sui fringe benefits, corredata da approfondimenti e suggerimenti fondamentali per i datori di lavoro.
Nell’articolo presenteremo i vari tipi di fringe benefits, ponendo l’accento sui più comuni tra questi, quali buoni pasto, servizi di trasporto e i molteplici bonus per l’istruzione. Per ciascuna categoria di benefici, vengono discusse le caratteristiche chiave come l’imponibilità fiscale, l’IVA applicabile e l’inclusione in termini di retribuzione imponibile.
Un elemento di spicco del nostro articolo è la checklist per i datori di lavoro sui fringe benefits 2023, un pratico strumento mirato a guidare i datori di lavoro nell’attuazione di questi vantaggi per i lavoratori. E’ un supporto importante per gestire in modo efficiente e redditizio i vari benefici fruibili.
Verifiche da fare Fringe Benefits
Ed eccoci quindi alla check list delle cose da verificare per i datori di lavoro:
- reperire tutti i dati inerenti ai familiari del dipendente, con particolare attenzione al fatto che i figli siano dichiarati come tali nella dichiarazione
- n caso di due genitori lavoratori dipendenti il dato letterale della norma consente ad entrambi di fruire del nuovo limite di non imponibilità dei fringe benefit fino a 3mila euro, cosa che non sembra molto equa ma in mancanza di chiarimenti risulta applicabile
- la situazione di figlio a carico potrebbe modificarsi prima della fine del periodo di imposta, cioè risultare non più a carico con la percezione di un reddito superiore alla soglia prevista
- Il momento dell’assoggettamento a contribuzione dei benefit erogati con voucher, è sempre quello della percezione del titolo da parte del dipendente e non il momento in cui quest’ultimo effettivamente ne usufruisce .
- La norma richiede infine l’informativa alle rappresentanze sindacali sull’erogazioni prima che siano effettuate.