La sentenza n27813 della Corte di Cassazione ha stabilito che è consentita la detrazione dell’Iva per le opere edilizie effettuate su un terreno di proprietà di un soggetto terzo. Accanto a questo, è possibile anche ottenere il rimborso del tributo. Vediamo da vicino meglio questa sentenza che rappresenta uno snodo fondamentale per il mondo dell’imprenditoria e non solo.
Il caso in esame
Una prima condizione da rispettare riguarda la presenza di un nesso di strumentalità con l’attività di impresa o professionale, anche se quest’ultima è solo potenziale. Pertanto basta che tale immobile, pur non essendo di proprietà, abbia comunque la destinazione all’esercizio di attività di impresa o lavoro autonomo,.pertanto basta che tale immobile, pur non essendo di proprietà, abbia comunque la destinazione di esercizio per attività di impresa o lavoro autonomo.
L’Agenzia delle Entrate, invece, aveva sostenuto che non era possibile ricevere il rimborso dell’IVA in base all’art. 30 comma 3 lett.c del DPR n.633/1972. La questione era stata sollevata in merito ad alcune opere di edilizia eseguite per un villaggio turistico situato su un terreno in comodato d’uso di un terzo soggetto. La
Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate non sarebbe possibile chiedere ed ottenere il rimborso dell’Iva ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972, con riferimento alle opere edilizie eseguite per un villaggio turistico ubicato su un terreno ottenuto in comodato e di proprietà di un soggetto terzo. L’Agenzia delle Entrate contestava il diritto alla detrazione e al rimborso del tributo obiettando come le opere non fossero separabili né suscettibili di autonoma utilizzabilità.contestazione riguardava il fatto che le opere non fossero separabili dal terreno stesso.
Il parere della Corte di Cassazione, invece, si basa sul principio di neutralità del tributo, cioè sul diritto del soggetto passivo di ottenere la detrazione del tributo assolto sulle spese di un bene immobile destinato all’attività di impresa, anche se non proprietario.
Conclusioni
Come si legge su Fiscal Focus, ciò che risulta decisivo al fine di far valere il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sulle opere edili relative al villaggio turistico non è tanto il titolo giuridico, cioè il contratto di comodato relativo al terreno su cui insiste il villaggio oggetto dell’intervento, ma la circostanza che “si tratti di spese per opere destinate all’esercizio dell’attività d’impresa”.
Conseguentemente trova conferma il principio espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 22708/2020 secondo cui si può chiedere il rimborso dell’Iva assolta per opere di miglioramento, trasformazione e ampliamento di un immobile detenuto in comodato.