Necessari pagamenti tracciabili e documenti elettronici per riduzione termini decadenza

riduzione dei termini tracciabilità pagamenti

Se pensi che basti la tracciabilità dei pagamenti per ottenere la riduzione dei termini di decadenza stabiliti dall’articolo 3 del decreto legislativo. ti stai sbagliando. Questo significa che sei un soggetto esonerato dagli obblighi di certificazione, dovrai Pertanto, i soggetti comunque documentare le cessioni effettuate con i relativi corrispettivi con la fattura elettronica, questa è infatti la risposta data dall’Agenzia delle Entrate in merito.

Il caso in questione

L’interpello è stato fatto da un contribuente che si occupa di vendere online tramite l’intermediazione di società e clienti privati. Quando si verifica una vendita diretta, quest’ultima viene documentata sul piano fiscale con l’emissione di una fattura e il pagamento avviene con bonifico bancario o carta di credito. Quando invece ciò avviene con l’intermediazione di una società, nonostante sia rilevante ai fini dell’Iva, non viene documentata, perché non è soggetta all’obbligo di fattura, né di scontrino. in quanto la società mediatrice ha sede a Lussemburgo.

La domanda posta dal contribuente/selllers è la seguente:

la tracciabilità dei pagamenti è di per sé sufficiente alla riduzione dei termini di decadenza e se possono essere considerati equipollenti il meccanismo dell’integrazione/autofattura trasmessa telematicamente e lo strumento dell’esterometro (vigente al momento della presentazione dell’interpello).

La risposta delle Agenzia delle Entrate si rifà all’articolo 3 del D.Lgs. n. 127/2015 e pertanto stabilisce che la riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti prevista può essere riconosciuta solo ai soggetti che:

  • documentano le operazioni poste in essere tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri;
  • garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a tali operazioni se di ammontare superiore a 500 euro.

Inoltre, resta valido quanto previsto dal decreto attuativo, DM 4 agosto 2016, ossia:

  • la non applicabilità della riduzione dei termini di decadenza a redditi diversi da quelli d’impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi;
  • la necessità di indicare nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini;
  • l’esigenza che tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare complessivo superiore ad euro 500 siano eseguiti con strumenti tracciabili, indicati nell’articolo 3 del decreto.

In virtù di quanto asserito, in assenza di documentazione delle operazioni tramite fattura e/o memorizzazione dei corrispettivi la tracciabilità dei pagamenti non è di per sé sufficiente alla riduzione dei termini di decadenza. Ancora, non possono fruire della riduzione i soggetti che pur esonerati dalle forme di documentazione richiamate, non vi ricorrono volontariamente.

Di conseguenza, per fruire della riduzione dei termini di decadenza, il contribuente, seppur esonerato, dovrà volontariamente documentare le cessioni effettuate ed i relativi corrispettivi tramite fattura elettronica via SdI e/o memorizzazione dei corrispettivi.

potrebbe interessarti...