Bonus 200 euro & soci di società

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Ma il bonus di 200 euro lo riceveranno proprio tutti? Anche i soci di società di persone iscritte all’Inps artigianato e commercio? Proviamo a fare chiarezza in questo articolo.

Cosa recita l’articolo 33

Secondo l’articolo 33 del decreto Aiuti, D.L. 50/2022: “è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 600 milioni di euro per l’anno 2022, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un’indennità una tantum per l’anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano fruito dell’indennità di cui agli articoli 31 e 32, e che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all’importo stabilito con il decreto di cui al comma 2”.

Cosa significa tutto questo?

Come ben sappiamo, il “bonus 200 euro” è stato riconosciuto ai lavoratori dipendenti e ai pensionati (art. 31 e 32 del D.L. 50/2022): tuttavia mancano all’appello i lavoratori autonomi ovvero il popolo delle partite Iva.

Detto questo, se il fine è quello di sostenere davvero tutti i lavoratori autonomi, inevitabilmente il beneficio non può spettare ai soli titolari di azienda e non ai soci. L’inghippo riguarda il passaggio in cui sono menzionati i coadiuvanti, ma non i soci. Proprio questo ha creato confusione, pertanto per chiarire la questione bisogna fare riferimento a un pezzo di storia recente: le istruzioni a suo tempo diramate dall’INPS con la Circolare 49 del 30 marzo 2020, in materia di Indennità COVID-19 di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ovvero il “bonus 600 euro”.

Tale bonus, come ricorderemo, ha abbracciato la vasta platea dei titolari di impresa individuale, dei coadiuvanti ed anche dei soci lavoratori di società. La Circolare, al paragrafo 2, così precisava:

2. Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO – L’articolo 28, comma 1, del citato decreto-legge n. 18/2020 prevede una indennità a favore dei lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Nell’ambito di applicazione sono ricomprese le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome”.

Come si può notare, anche in questo caso un passaggio espressamente dedicato ai soci delle società di persone non era presente, ma ciò semplicemente poiché, dal punto di vista dell’INPS, è opportuno precisare in ordine ai soggetti che non sono autonomi titolari di posizione previdenziale (i coadiuvanti), mentre i soggetti che risultano essere intestatari di posizione autonoma sono da intendersi come tali, indipendentemente dal fatto che si tratti di titolare di impresa, che di soci. Detto in altri termini, si tratta sempre di “lavoratori autonomi” iscritti alla gestione INPS di riferimento.

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