Per gli accertamenti sul superbonus sono previste delle regole che disciplinano l’onere probatorio. Tali regole sono state inserite nel nuovo comma 5-bis dell’articolo 7 del DL n..546 del 1992. Secondo quanto asserito qui, spetta all’amministrazione Finanziaria dover provare in giudizio le violazioni oggetto di contestazione. In questo senso, la bilancia pende favorevolmente dalla parte del contribuente.
L’onere all’Amministrazione Finanziaria
Prima che si facesse definitivamente chiarezza sull’argomento, era stato stabilito che anche nel processo tributario si dovessero applicare i principi di ripartizione dell’onere probatorio contenuti nell’ articolo 2697 del codice civile. Ciò significa che chi vuole far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi che ne costituiscono il fondamento in tribunale. Riassumendo tocca alla parte attrice, ovvero all’amministrazione finanziaria dimostrare la violazione.Alla luce di quanto asserito, l”attuale riforma chiarisce che il giudice, è chiamato ad annullare l’atto impositivo se la prova presentata sia infondata, contraddittoria o manchevole di elementi.
Le contestazioni del Superbonus
Cambieranno, però le future contestazioni dell’Amministrazione Finanziaria. Come si legge su fiscal-focus.it “Non è possibile ignorare come in più occasioni la giurisprudenza di legittimità abbia affermato come, a prescindere dalle regole illustrate, a volte gravi sul contribuente, per primo, l’onere di fornire la prova nell’ambito del procedimento. Questo è il caso delle esenzioni e agevolazioni tributarie, secondo il quale l’ente impositore potrebbe limitarsi a contestare l’esistenza dei presupposti applicativi delle norme agevolative, spettando al contribuente l’onere di provare l’esistenza dei fatti e dei presupposti di diritto alle quali le norme tributarie ricollegano la fruizione del beneficio (Cass. n. 13072 del 2011, Cass. n. 11205 del 2007, Cass. n. 20398 del 2005). In una visione del tutto distorta dei principi dell’articolo 2697 del codice civile, la giurisprudenza di legittimità nel corso degli anni ha creato le condizioni affinché l’onere della prova si distribuisse diversamente a seconda della tipologia di contestazione (Cass. n. 15320 del 2019, Cass. n. 28671 del 2018)”.
Il quadro appena descritto riguarderà anche il Superbonus e tutte le altre detrazioni collegate al recupero del patrimonio edilizio. Tanto per la spettanza, quando per la responsabilità solidale di fornitori e cessionari del credito d’imposta, sarà compito dell’Amministrazione Finanziaria fornire una prova circostanziata, sotto il primo profilo, delle irregolarità commesse dal beneficiario e, sotto il secondo aspetto, delle responsabilità del soggetto cessionario e dell’eventuale gravi negligenze da esso compiute nelle fasi di acquisizione del credito.