Fatture false e dichiarazioni fraudolente: l’ex amministratore fuori dal reato

fatture false e dichiarazioni mendaci

La lettura della sentenza n. 49482/2022 della Corte di cassazione (Sez. III pen.) ha stabilito che chi ricopre la carica di amministratore quando è stata acquisita e registrata una fattura falsa non deve rispondere al reato di dichiarazione fraudolenta ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. n. 74 del 2000, neppure a titolo di tentativo, se il documento viene utilizzato dal suo successore. Vediamo insieme come si è giunti a questa sentenza

Il processo di Venezia

Prima di addentrarci nel caso specifico, è bene ricordare che l’art. 2 D.lgs. n. 74/00 prevede una reclusione da 4 a 8 anni all’imputato che si avvale di fatture false per operazioni inesistenti per evadere le imposte sui redditi. Inoltre la suddetta legge stabilisce che il reato si sostanzia quando ci si avvale di fatture o altri documenti che sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie come prova da mostrare all’amministrazione finanziaria. Infine si legge che se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100000 euro, la reclusione prevista varia da 1 anno e 6 mesi fino a 6 anni. Il caso in questione, invece, riguarda un imputato condannato dalla Corte d’Appello di Venezia alla pena di due anni di reclusione per il reato sopramenzionato.

Tuttavia, la Difesa dell’imputato si è basata sull’eccezione della prescrizione che ha permesso ai giudici di soffermarsi sul momento preciso in cui sono state redatte le dichiarazioni fraudolente a mezzo fattura. Questo ha fatto sì, come si legge su Fiscal-Focus “che nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromici tenuti dall’agente, ivi comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi ovvero di false rappresentazioni con l’uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l’accertamento (Cass. Sez. III pen., n. 52752/2014)”.

Conclusioni

Alla luce di tutto questo, l’imputato ed ex amministratore di una società che abbia cessato il suo incarico prima della presentazione della dichiarazione fiscale con la fatture false, non può essere ritenuto colpevole del delitto ascritto dall’art 2 D.lgs. n74 del 2000, dal momento che il reato si verifica all’atto della presentazione stessa effettuata poi dal suo successore. A partire da quel preciso momento parte il termine di prescrizione.

In maniera del tutto coerente, si è affermato che non risponde del reato di cui all’art. 2 D.lgs. n. 74 del 2000, nemmeno a titolo di tentativo, l’amministratore di una società il quale, dopo aver acquisito e registrato una fattura per operazioni inesistenti, sia cessato dalla carica prima della presentazione della dichiarazione fiscale per la cui redazione la medesima fattura venga poi utilizzata dal suo successore (Cass. Sez. III pen. n. 23229/2012); ciò in quanto il disvalore della condotta si incentra unicamente nel momento della presentazione della dichiarazione infedele, momento che segna la consumazione istantanea del reato.

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