Scudo penale per reati omissivi: di cosa si tratta?

scudo fiscale quali sono le conseguenze

Martedì sera è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scudo penale per alcuni reati di carattere tributario, vale a dire quelli inerenti alle omissioni e alle compensazioni di crediti che non spettavano al reo. Si tratta di un passo deciso verso la tregua fiscale tra stato e contribuenti, ma vediamo precisamente cosa comporta lo scudo penale.

Il comunicato stampa del Governo

Il testo definitivo della Riforma non è stato ancora licenziato completamente nella sua forma definitiva, però dal comunicato stampa del Governo si evince che sono state introdotte cause speciali di non punibilità per alcuni reati tributari, in particolare per chi ha omesso il versamento di ritenute dovute per importo superiore a 150.000 euro pe annualità, l’omesso versamento dell’IVA per importo superiore a 250.000 euro e infine per l’indebita compensazione di crediti non spettanti di importo superiore a 50000 euro complessivi. Le situazioni sopra descritte si riferiscono al alcuni precisi reati tributari, ovvero l’articolo 10-bis, 10 ter e 10-quater, comma1.

Che cosa succede quindi con lo scudo penale?

Questa nuova norma si affianca all’equivalente causa di non punibilità già prevista dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 secondo la quale, tali omissioni non vengono puniti se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i rispettivi debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, “sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonchè del ravvedimento operoso (sul punto si veda la Circolare n. 11/E del 2022“). A differenza dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 la misura straordinaria consentirà di accedere alla causa di non punibilità anche se, per effetto della definizione agevolata, il versamento si concluderà oltre l’apertura del dibattimento di primo grado. 

Nel dettaglio, quindi, il contribuente avrà l’onere di informare subito l’autorità giudiziaria e l’Amministrazione finanziaria, per far sì che il processo penale resti sospeso dal momento della ricezione della comunicazione del contribuente al completamento del versamento o, in caso di esito negativo, al momento in cui si verifica la decadenza dalla procedura di definizione agevolata, come opportunamente certificato dall’Agenzia delle Entrate.

A conti fatti non si tratta di un vero e proprio condono, quanto una sorta di integrazione, peraltro già in parte prevista, dall’articolo 13 del Decreto Legislativo del 10 marzo 2000 n.74.

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