Assicurazioni: Aumento delle imposte sulle riserve matematiche

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In base all’articolo 44, comma 2 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 del decreto Lavoro prevede una sostanziale modifica. Attualmente il Decreto Lavoro è ancora al senato in attesa della conversione in legge, tuttavia è già possibile conoscere in anticipo cosa cambierà.

In cosa consiste questa modifica presente nel DL Lavoro

Il decreto Lavoro ha previsto, per il periodo di imposta successivo al 2022, l’aumento delle imposte sulle riserve matematiche dei rami vita dallo 0,5% allo 0,6%. Tuttavia, a partire dall’anno successivo a quello in corso l’aliquota tornerà a stabilizzarsi sul valore dello 0,5%. Non va dimenticato che l’IRM (Imposta Riserve Matematiche) era già stata modificata nell’ articolo 1, comma 264 della Legge del 29 dicembre 2022. In quella circostanza, la misura dell’aliquota era stata innalzata dallo 0,45 allo 0,50%,

Che sono le imposte sulle riserve matematiche?

Per rispondere a questa domanda bisogna fare riferimento all’articolo 1, comma 2 del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209. Questo articolo, infatti, stabilisce che le società e gli enti che esercitano attività assicurativa sono tenuti al versamento di una tassa sulle cosiddette riserve matematiche dei rami di vita iscritte nel bilancio dell’esercizio. Risultano escluse da questo riferimento, tutti i contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.

Per quanto concerne il prelievo, questo avviene sullo “stock” delle riserve matematiche dei rami vita esistente alla fine di ogni esercizio ed il relativo pagamento è effettuato, per ciascun periodo di imposta, entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione annuale dei redditi. Conviene ricordare in questa sede che nel tempo questa imposta è stata innalzata dallo 0.2% allo 0.6% del 2023.

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