La deducibilità integrale delle spese alberghiere e di ristorazione

deduzione integrale per spese alberghiere e di ristorazione per professionisti

Il 30 giugno si avvicina e con questa data si approssima anche il saldo previsto per l’Irpef del 2022. Si tratta di una operazione molto delicata, dal momento che i dati contabili vanno trasferiti all’interno del Modello Redditi 2023. Ma oltre al piano dei conti adottati, i professionisti devono tenere in debita considerazione ulteriori criticità che nascono dalla gestione delle spese sostenute per l’acquisto di alimenti e bevande in particolare quelle inerenti alle prestazioni alberghiere. Vediamo di cosa si tratta

Quando scatta la deducibilità integrale delle spese alberghiere

Il comma 2 dell’articolo 54 del Tuir stabilisce al 75% la deducibilità per questo particolare capitolo di spesa. Ma non è tutto: l’importo già ridotto e rideterminato viene dedotto nella misura massima del 2% dei compensi professionali percepiti nel periodo di imposta preso in considerazione. Che cosa vuol dire tutto questo? In pratica, come è scritto su Fiscal-Focus, se un libero professionista italiana ha dovuto sostenere spese per 5000 euro, quello che va sottoposto al successivo test è pari a 3750 euro sulla base di una quota deducibile del 25%. Se questo importa non supera l’ulteriore limite variabile e complessivo del 2% dei compensi sarà deducibile.

Esiste, tuttavia, una eccezione nella quale si può ottenere la deducibilità integrale degli oneri precedentemente descritti. Infatti il comma 5, sempre dell’articolo 54, riferisce che “I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico professionale e addebitate analiticamente in capo al committente”.

Ma a cosa è dovuta questa precisazione? La logica è abbastanza chiara. L’indicazione nella fattura delle predette spese addebitate al committente in dettaglio e separatamente rispetto ai compensi professionali, consente allo stesso committente di esercitare un efficace attività di controllo ed eventualmente non rimborsare le spese sostenute non per la trasferta, ma a titolo personale. Tale circostanza consente, quindi, la deducibilità integrale dei predetti oneri senza l’applicazione dei due limiti indicati in precedenza.

potrebbe interessarti...